Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG
Shaded: the delimited Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina production zone within Lombardia.
- DOCG since
- 2003
- Communes
- 16
- Wines
- 1
- Grapes
- 1
The wines 1
Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina8 t/ha14%20 mo · 12 in wood
- Color
- rosso rubino con eventuali riflessi granato
- Aroma
- intenso con sentori di frutti maturi, ampio
- Taste
- grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 27 g/l
- Min natural alcohol
- 11%
- Max wine yield
- 40 hl/ha
Production zone16 communes · Sondrio
Partly within the zone 16
Art. 3: descrizione tecnica per tracciato (non un elenco esplicito di comuni come Barolo) — 'in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi', con un'estensione esplicita oltre la SS38 fino al fiume Adda nei comuni di Piateda e Ponte in Valtellina, più, in sponda orografica sinistra, i terreni in pendio della frazione Stazzona (Villa di Tirano) e del comune di Albosaggia compresi fra il fiume Adda e la quota di 600 m s.l.m. ZONA SENSIBILMENTE PIÙ ESTESA DI VALTELLINA SUPERIORE DOCG (stesso rollout): 7.641 ha contro 1.974 ha — non un'anomalia di digitalizzazione ma un fatto reale del disciplinare, poiché lo Sforzato può provenire da un tratto di valle più lungo (a partire da Ardenno, diversi comuni più a ovest del limite occidentale di Valtellina Superiore, Buglio in Monte). ELENCO COMUNI DERIVATO E VERIFICATO GEOMETRICAMENTE (non un elenco esplicito del disciplinare): i 16 comuni sopra elencati sono stati identificati dalla sequenza geografica reale della bassa/media Valtellina fra Ardenno e Tirano e poi confermati uno per uno intersecando i confini amministrativi OSM/Nominatim di ciascuno con il poligono ufficiale di zona — ognuno dei 16 mostra una sovrapposizione reale e non banale (115-851 ha, 1,6-73,5% della superficie comunale, v. data/geo/denominations/sforzato-di-valtellina-o-sfursat-di-valtellina.SOURCE.md per la tabella completa). Un 17° comune di controllo, Teglio (sponda sinistra, non nominato dal disciplinare), mostra anch'esso una sovrapposizione reale (780 ha, 6,8%) ma NON è stato incluso nell'elenco poiché il testo legale non lo nomina — discrepanza documentata, non risolta arbitrariamente. Tutti i 16 comuni riportati in 'communes_partial' (mai l'intero territorio comunale, solo la fascia in pendio fra la statale e la quota indicata) per la convenzione del pitfall #5. NOMI CORRENTI ISTAT: 'Berbenno di Valtellina' e 'Montagna in Valtellina' nella forma completa corrente (il disciplinare stesso già le usa per esteso qui, a differenza della forma abbreviata di Valtellina Superiore). Nessuna fusione comunale post-2014 riscontrata per nessuno dei 16 comuni (verificato contro l'elenco completo delle fusioni comunali lombarde).
GrapesNebbiolo
- Nebbiolo90%Minimo 90% (Art. 2), localmente denominato 'Chiavennasca' — sinonimo locale, non un vitigno distinto (voce grapes.name lasciata canonica 'Nebbiolo' per evitare un nodo duplicato nel grape-mesh, stesso trattamento già dato a Valtellina Superiore/Barolo/Barbaresco in questo rollout). Le uve devono essere preventivamente appassite prima della vinificazione (Art. 2).
Art. 2: base ampelografica aziendale Nebbiolo (localmente Chiavennasca) minimo 90%, ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite; possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione in Regione Lombardia fino a un massimo del 10% — categoria generica (elenco aperto), non singole varietà nominate, esclusa da 'grapes' per il pitfall #2. Identica base ampelografica di Valtellina Superiore DOCG (stesso rollout, chunk 1).
Viticultureup to 700 m
Art. 4: le eccedenze di uva rispetto agli 8.000 kg/ha, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione. È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso. Non è consentita alcuna pratica di arricchimento o concentrazione, anche parziale, anche a freddo o per osmosi inversa (Art. 5). La pigiatura delle uve non può in nessun caso avvenire prima del 10 dicembre dell'anno di raccolta (Art. 5); le uve in appassimento devono essere vinificate a partire dal 1° dicembre secondo la proposta di modifica 2017, salvo anticipo autorizzato dalla Regione Lombardia in condizioni climatiche particolari. La Regione Lombardia può fissare annualmente, su proposta del Consorzio, un limite di produzione inferiore a quello fissato.