Capriano del Colle DOC
Shaded: the delimited Capriano del Colle production zone within Lombardia.
- DOC since
- 1980
- Communes
- 2
- Wines
- 8
- Grapes
- 5
The wines 8
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone2 communes · Brescia
Partly within the zone 2
Art. 3: 'l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale in provincia di Brescia' (il promontorio del Monte Netto), delimitata per tracciato dettagliato (strade, cascine — Cascina Braga, Cascina Santus, Cascina Monte Santo, Cascina Ortigara, Cascina Gilli —, quote altimetriche) piuttosto che un elenco esplicito comuni interi/in parte: l'intero elenco è quindi riportato in 'communes_partial' (caratterizzazione conservativa, sempre vera, per la convenzione del pitfall #5), stesso trattamento di Botticino/Casteggio (stesso rollout). NOTA: la zona di VINIFICAZIONE (Art. 5) è più ampia e include anche il comune di Flero ('Capriano del Colle, Poncarale e Flero'), e la narrativa del legame con l'ambiente geografico (Art. 9a) descrive il territorio come comprendente 'i Comuni di Capriano del Colle, di Poncarale e di Flero' — ma la zona di PRODUZIONE DELLE UVE modellata in questo campo resta i soli 2 comuni dell'Art. 3; Flero fa parte solo della zona di vinificazione, non di quella di produzione delle uve. Superficie: 855,34 ha (ETTARI, geoportale Regione Lombardia, CODICE B205X) / 858,95 ha calcolati geodeticamente dal poligono — nessuna fusione comunale post-2014 fra i comuni citati (Capriano del Colle, Poncarale, Flero tutti comuni autonomi invariati).
GrapesMarzemino · Merlot · Sangiovese …
- MarzeminoMinimo 40% per le tipologie 'rosso'/'rosso riserva'/'novello' (Art. 2) — nel disciplinare 'localmente denominato Berzemino' (pitfall #1). Base ampelografica esclusiva (100%) per la tipologia varietale autonoma 'Marzemino' (Art. 2).
- MerlotMinimo 20% per le tipologie 'rosso'/'rosso riserva'/'novello', insieme a Marzemino e Sangiovese (Art. 2); non ammesso nella tipologia varietale 'Marzemino' (100% Marzemino).
- SangioveseMinimo 10% per le tipologie 'rosso'/'rosso riserva'/'novello', insieme a Marzemino e Merlot (Art. 2); non ammesso nella tipologia varietale 'Marzemino'.
- Trebbiano di SoaveNel disciplinare 'Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana' — 'Trebbiano di Lugana' è un sinonimo già tracciato della stessa varietà (v. aka in data/grapes/trebbiano-di-soave.json), non un vitigno distinto (pitfall #1). Insieme al Trebbiano Toscano, minimo 60% per le tipologie 'bianco'/'bianco superiore', minimo 85% per la tipologia varietale 'Trebbiano' (Art. 2).
- Trebbiano ToscanoInsieme al Trebbiano di Soave (e/o Trebbiano di Lugana, sinonimo), minimo 60% per le tipologie 'bianco'/'bianco superiore', minimo 85% per la tipologia varietale 'Trebbiano' (Art. 2).
Art. 2: per 'rosso'/'rosso riserva'/'novello' — Marzemino (localmente Berzemino) minimo 40%, Merlot minimo 20%, Sangiovese minimo 10%, con facoltà di altre uve a bacca rossa idonee alla coltivazione in Regione Lombardia fino a un massimo del 10% (testo descrittivo, non un vitigno nominato, non riportato come voce di grapes[], pitfall #2). Per 'Marzemino' — 100% Marzemino. Per 'bianco'/'bianco superiore' — Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano minimo 60%, con facoltà di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei e iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite (DM 7 maggio 2004), fino al 40%. Per 'Trebbiano' — stessa base ampelografica minimo 85%, altri vitigni bianchi non aromatici fino al 15%. Deroga transitoria di 10 anni dalla pubblicazione del disciplinare per i vigneti preesistenti non ancora adeguati alla nuova ampelografia (Art. 2). Cross-check dal geoportale Regione Lombardia (MapServer 'Aree_Pregio_Viti_Vinicolo', layer DOC, CODICE B205X, campo VITIGNI): 'Sangiovese, Marzemino, Barbera, Merlot, Incrocio T...' (campo troncato; COD_VIT elenca 7 codici) — include Barbera e un 'Incrocio Terzi' non nominati nell'Art. 2 del disciplinare consolidato al DM 7.03.2014; trattato come riferimento non aggiornato/impreciso del geoportale (probabile eredità di una versione ampelografica storica), non usato come fonte primaria per i vitigni elencati qui.
Viticulture
Art. 4: rese progressive per i nuovi impianti/sovrainnesti (1° anno/prima foglia: produzione zero; 2° anno/seconda foglia: 50%; 3° anno/terza foglia: 100%; analogo schema 2 anni per il sovrainnesto). È ammesso un supero di produzione in vigna del 20% oltre i limiti fissati nelle annate favorevoli; le eccedenze entro tale 20% non hanno diritto alla denominazione, oltre tale limite decade il diritto per l'intera partita. Resa massima uva/vino 70% per tutte le tipologie: se superata ma non oltre il 75% l'eccedenza perde il diritto alla denominazione, oltre il 75% decade per l'intera partita (Art. 5). È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso fino al periodo dell'invaiatura, massimo due interventi annui (Art. 4). Il vino 'novello' richiede vinificazione mediante macerazione carbonica ad acini interi per almeno il 60% (Art. 5). La Regione Lombardia può fissare annualmente, su proposta del Consorzio, un limite di produzione inferiore a quello del disciplinare (Art. 4).