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Regions Denominations Grapes Producers Cuisine Products

Botticino DOC

LombardiaBrescia (province)
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Shaded: the delimited Botticino production zone within Lombardia.

DOC since
1968
Communes
3
Wines
2
Grapes
5

The wines 2

Botticino12 t/ha11.5%
Color
rosso rubino con riflessi granati
Aroma
vinoso e intenso
Taste
asciutto, armonico, giustamente tannico
Min dry extract
20 g/l
Min natural alcohol
11%
Riserva10 t/ha12.5%24 mo
Color
rosso rubino tendente al granato
Aroma
intenso, pieno, leggermente etereo
Taste
pieno, vellutato, di notevole carattere con eventuale leggera percezione di legno
Min dry extract
22 g/l
Min natural alcohol
12%
At consumption
Min total acidity5 g/l

Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.

Production zone3 communes · Brescia

Partly within the zone 3

BresciaBotticinoRezzato

Art. 3: 'la zona di produzione... comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato', delimitata per tracciato dettagliato (incroci di confini comunali, quote altimetriche, mulattiere, strade poderali, punti di riferimento locali come 'Cave di Pietra' o il M. Regogna) piuttosto che con una distinzione esplicita comuni interi/in parte — l'intero elenco è quindi riportato in 'communes_partial' (caratterizzazione conservativa, sempre vera, per la convenzione del pitfall #5), stesso trattamento già dato a Casteggio DOC (stesso rollout). Superficie: 1.845,40 ha (ETTARI, geoportale Regione Lombardia, CODICE B033X) / 1.847,60 ha calcolati geodeticamente dal poligono — nessuna frammentazione (Polygon singolo), nessuna fusione comunale post-2014 fra i 3 comuni della zona (Brescia, Botticino, Rezzato tutti comuni autonomi invariati).

GrapesBarbera · Schiava Gentile · Schiava Grigia …
  • Barbera30%Minimo 30% (Art. 2).
  • Schiava GentileNel disciplinare indicata come 'Schiava Gentile (media e grigia, da sole o congiuntamente) minimo 10%' — nome canonico 'Schiava Gentile' usato qui (pitfall #1); 'media' è la denominazione locale. Concorre insieme alla Schiava Grigia al medesimo minimo congiunto del 10% (Art. 2), da sola o insieme ad essa.
  • Schiava GrigiaConcorre insieme alla Schiava Gentile al medesimo minimo congiunto del 10% (Art. 2), nel testo raggruppate come 'Schiava Gentile (media e grigia, da sole o congiuntamente)'.
  • Marzemino20%Minimo 20% (Art. 2); nel disciplinare 'localmente denominato Berzemino' — nome canonico 'Marzemino' usato qui (pitfall #1), sinonimo locale conservato in questa nota.
  • Sangiovese10%Minimo 10% (Art. 2).

Art. 2: Barbera minimo 30%, Schiava Gentile (localmente anche 'media') e Schiava Grigia — da sole o congiuntamente — minimo 10% complessivo, Marzemino (localmente Berzemino) minimo 20%, Sangiovese minimo 10%. Possono inoltre concorrere, fino a un massimo del 10%, uve da sole o congiuntamente di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione in Regione Lombardia — testo descrittivo, non un vitigno nominato, non riportato come voce di grapes[] (pitfall #2). Cross-check dal geoportale Regione Lombardia (MapServer 'Aree_Pregio_Viti_Vinicolo', layer DOC, CODICE B033X, campo COD_VIT): '19N, 222N, 223N, 224N, 144N' — 5 codici varietali, coerenti in numero con Barbera + Schiava Gentile + Schiava Grigia + Marzemino + Sangiovese (il campo VITIGNI testuale del geoportale è invece vuoto, '-', per questa denominazione).

Viticultureup to 500 m
Altitudeup to 500 m
Min planting density3,000 vines/ha

Art. 4: è ammesso un supero di produzione in vigna del 20% oltre i limiti fissati (12 t/ha 'Botticino', 10 t/ha riserva) nelle annate favorevoli; le eccedenze entro tale 20% non hanno diritto alla denominazione, oltre tale limite decade il diritto per l'intera partita. Resa massima uva/vino 70% per entrambe le tipologie: se superata ma non oltre il 75% l'eccedenza perde il diritto alla denominazione, oltre il 75% decade per l'intera partita (Art. 5). È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso fino al periodo dell'invaiatura, massimo due interventi annui (Art. 4). La Regione Lombardia può fissare annualmente, su proposta del Consorzio, un limite di produzione inferiore a quello del disciplinare (Art. 4).

Legalsince 1968 · Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.
DOC since1968
DOC decreeD.P.R. 19.04.1968
Current decreeDM 7.03.2014 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf)
Gazzetta UfficialeGU n. 140 del 3.06.1968
Control bodyIstituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. (sede centrale Via C. Pisacane 32, 60019 Senigallia AN; unità operativa di Brescia, Via Volturno 31, 25122 Brescia)
ModificationsD.P.R. 19.04.1968 (riconoscimento DOC) - GU 140 del 3.06.1968D.M. 2.06.1998 - GU 150 del 30.06.1998D.M. 30.11.2011 - GU 295 del 20.12.2011 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf)D.M. 7.03.2014 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf)

Producers 4

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