Collina del Milanese IGT
Shaded: the delimited Collina del Milanese production zone within Lombardia.
- Communes
- 5
- Wines
- 8
- Grapes
- 1
The wines 8
Bianco10%
- Color
- paglierino o paglierino più o meno intenso
- Aroma
- delicato, caratteristico
- Taste
- armonico, talvolta abboccato, fresco, giovane, tranquillo o vivace
- Min total acidity
- 5 g/l
- Min dry extract
- 15 g/l
Passito11%
- Color
- giallo dorato di varia intensità o leggermente ambrato
- Aroma
- aromatico, delicato
- Taste
- dolce, armonico, vellutato
- Min total acidity
- 3.5 g/l
- Min dry extract
- 20 g/l
Rosso10.5%
- Color
- rosso rubino di varia intensità
- Aroma
- vinoso, caratteristico
- Taste
- asciutto o abboccato, sapido, fresco, giovane, tranquillo o vivace
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 20 g/l
Rosato10.5%
- Color
- rosa di varia intensità
- Aroma
- vinoso, floreale
- Taste
- asciutto o abboccato, sapido, fresco, giovane, tranquillo o vivace
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 20 g/l
Art. 2: 'bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante' — 8 tipologie di base. Ogni tipologia con specificazione varietale può inoltre essere prodotta frizzante (Art. 2, quarto comma) — insieme combinatorio aperto non enumerato singolarmente qui. Il passito richiede base ampelografica aromatica (v. grapes_note), l'unico requisito qualitativo di questo tipo fra le IGT di questo chunk.
Production zone5 communes · Milano, Lodi, Pavia
Partly within the zone 5
Art. 3: 'la parte collinare del territorio amministrativo' dei 5 comuni nominati — esplicitamente SOLO la porzione collinare, non l'intero territorio comunale, per tutti e 5 (a differenza della maggior parte delle altre IGT di questo chunk che coprono 'l'intero territorio'), quindi tutti e 5 riportati sotto `communes_partial`. Zona genuinamente tri-provinciale: San Colombano al Lambro in provincia di Milano (porzione est), Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi (porzione nord-ovest), Inverno e Monteleone e Miradolo Terme in provincia di Pavia (porzione sud-ovest) — Art. 8 conferma esplicitamente questa ripartizione a tre province. 'Inverno e Monteleone' è il nome ufficiale corrente di un unico comune (fusione storica risalente al 1928, non post-2014). Nessuna fusione comunale post-2014 riscontrata (verificato contro l'elenco fusioni Lombardia di tuttitalia.it — nessuno dei 5 nomi presente). La stessa collina di San Colombano al Lambro è anche la zona della DOC 'San Colombano al Lambro o San Colombano' (già costruita in questo rollout) — sovrapposizione fisica attesa fra IGT e DOC sulla stessa collina, non un errore.
GrapesVerdea
- VerdeaUnico vitigno esplicitamente nominato nel corpo operativo dell'Art. 2: il 'Collina del Milanese' passito, ottenuto da uno o più vitigni AROMATICI idonei alla Regione Lombardia, può riportare in etichetta il riferimento al vitigno 'Verdea' se ne deriva per almeno l'85% — un vitigno bianco autoctono lombardo (sinonimo 'Colombana bianca', già presente nell'Allegato 1 di 'Alpi Retiche', stesso chunk) storicamente associato proprio a San Colombano al Lambro.
Art. 2: i vini bianco/rosso/rosato 'Collina del Milanese' derivano da 'uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia' iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite, riportati in un Allegato 1 non incluso nel dossier catalogoviti fetchato per questa denominazione (stesso limite già riscontrato per altre IGT lombarde di questo chunk) — un universo aperto, non un elenco di composizione operativa (pitfall #2), per cui NON riversato per intero in 'grapes[]'. La specificazione varietale in etichetta (minimo 85%) è ammessa per QUALUNQUE vitigno idoneo alla Regione Lombardia, senza elenco chiuso (stessa struttura aperta di 'Bergamasca'/'Alpi Retiche', diversa da quella chiusa di 'Alto Mincio'/'Benaco Bresciano'). Il solo 'Collina del Milanese' passito ha un vincolo particolare: deve derivare da vitigni AROMATICI (non un requisito per le altre tipologie), con Verdea nominato esplicitamente come unico vitigno per cui è ammesso il riferimento in etichetta al raggiungimento dell'85%. Possono concorrere, fino al 15%, altre uve a bacca di colore analogo non aromatiche idonee alla Regione Lombardia (Art. 2).
Viticulture45–120 m
Vinificazione obbligatoria nella zona di cui all'Art. 3, con deroga transitoria (scaduta il 31.12.2012, ai sensi dell'art. 6 comma 4 Reg. CE 607/2009) per vinificare fuori zona — stessa clausola transitoria già vista per 'Alpi Retiche', stesso chunk.