Cellatica DOC
Shaded: the delimited Cellatica production zone within Lombardia.
- DOC since
- 1968
- Communes
- 5
- Wines
- 2
- Grapes
- 5
The wines 2
Cellatica11.5 t/ha11.5%—
- Min natural alcohol
- 10.5%
Superiore10 t/ha12%12 mo
- Min natural alcohol
- 11%
At consumptionrosso rubino
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone5 communes · Brescia
Partly within the zone 5
Art. 3: 'in tutto o in parte il territorio dei comuni di Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Collebeato, Brescia in provincia di Brescia', delimitata per tracciato dettagliato (Ponte Crotte sul fiume Mella, ville, cascine, quote altimetriche, confini comunali) piuttosto che un elenco esplicito interi/in parte — l'intero elenco è riportato in 'communes_partial' (caratterizzazione conservativa, sempre vera, per la convenzione del pitfall #5), stesso trattamento di Botticino/Capriano del Colle DOC (stesso rollout). NOME CORRENTE ISTAT: il disciplinare scrive 'Rodengo Saiano' senza trattino — grafia ufficiale corrente 'Rodengo-Saiano' (con trattino), stessa correzione già applicata in Franciacorta DOCG (stesso rollout). SOVRAPPOSIZIONE CONFERMATA CON FRANCIACORTA: l'Art. 9a dichiara esplicitamente che quest'area 'è parzialmente coincidente con la Franciacorta' — verificato: 3 dei 5 comuni di Cellatica (Rodengo-Saiano, Gussago, Cellatica) figurano anche fra i 14 comuni interi della zona Franciacorta DOCG (v. data/denominations/franciacorta.json, zone.communes_full), mentre Collebeato e Brescia (quest'ultima presente anche in Franciacorta, ma solo in parte) non vi figurano interamente — sovrapposizione amministrativa reale e attesa fra denominazioni diverse (vitigni/parcelle distinti), non un errore di dati. Superficie: 2.814,55 ha (ETTARI, geoportale Regione Lombardia, CODICE B034X) / 2.816,23 ha calcolati geodeticamente — nessuna fusione comunale post-2014 fra i 5 comuni della zona.
GrapesMarzemino · Barbera · Schiava Gentile …
- Marzemino30%Minimo 30% (Art. 2) — nel disciplinare 'Berzemino' sinonimo locale (pitfall #1). Base ampelografica comune, identica, sia per 'Cellatica' che per 'Cellatica superiore' (a differenza di Botticino/Capriano del Colle DOC, stesso rollout, dove la base varia per tipologia).
- Barbera30%Minimo 30% (Art. 2), base comune per entrambe le tipologie.
- Schiava GentileNel disciplinare 'Schiava Gentile (media e grigia)' minimo 10% — nome canonico 'Schiava Gentile' usato qui (pitfall #1); 'media' è la denominazione locale. Concorre insieme alla Schiava Grigia al medesimo minimo congiunto del 10% (Art. 2).
- Schiava GrigiaConcorre insieme alla Schiava Gentile al medesimo minimo congiunto del 10% (Art. 2), nel testo raggruppate come 'Schiava Gentile (media e grigia)'.
- Incrocio Terzi n.110%Minimo 10% (Art. 2); nel disciplinare 'Incrocio terzi n.1 (Barbera per Cabernet franc)'. Incrocio Barbera x Cabernet Franc creato da I. Cosmo, F. Sardi e A. Calò, iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Vite il 25.05.1970 (G.U. 149 del 17.06.1970, scheda MASAF 110); sinonimo ufficiale 'Gratena' riconosciuto con DM 30.05.2018 (G.U. 133 dell'11.06.2018) — nome canonico MASAF 'Incrocio Terzi n.1' usato qui invariato.
Art. 2: base ampelografica comune, identica per 'Cellatica' e 'Cellatica superiore' — Marzemino (localmente Berzemino) minimo 30%, Barbera minimo 30%, Schiava Gentile (localmente anche 'media') e Schiava Grigia, congiuntamente, minimo 10%, Incrocio Terzi n.1 (Barbera x Cabernet Franc) minimo 10%. Possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, altre uve a bacca rossa non aromatiche idonee alla coltivazione in Regione Lombardia fino a un massimo complessivo del 10% (testo descrittivo, non un vitigno nominato, pitfall #2). Cross-check dal geoportale Regione Lombardia (MapServer 'Aree_Pregio_Viti_Vinicolo', layer DOC, CODICE B034X, campo VITIGNI): 'Marzemino, Barbera, Schiava gentile, Cabernet' (COD_VIT '144N, 19N, 222N, 223N, 224N') — coerente nella sostanza: il riferimento a 'Cabernet' corrisponde alla componente Cabernet Franc dell'Incrocio Terzi n.1, non un vitigno Cabernet varietale autonomo.
Viticultureup to 400 m
Produzione massima per ceppo: non deve in media superare i 6 kg (Art. 4) — unico limite di resa per pianta osservato finora fra le denominazioni lombarde di questo rollout. Ammesso un supero del 20% in annate eccezionalmente favorevoli, riportato entro il limite tramite accurata cernita delle uve; le eccedenze entro tale 20% non hanno diritto alla denominazione, oltre tale limite decade il diritto per l'intera produzione (Art. 4). È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, senza restrizioni temporali esplicite (a differenza di Botticino/Capriano del Colle, che limitano l'irrigazione di soccorso al periodo pre-invaiatura) (Art. 4). La qualificazione 'superiore' richiede inoltre che il vino sia immesso al consumo dopo il 30 settembre dell'annata successiva alla vendemmia (Art. 5). La Regione Lombardia può fissare annualmente, su proposta del Consorzio, un limite di produzione inferiore a quello del disciplinare (Art. 4).