Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Shaded: the delimited Vino Nobile di Montepulciano production zone within Toscana.
- DOCG since
- 1980
- Communes
- 1
- Wines
- 4
- Grapes
- 1
The wines 4
Across every typology: max yield 8 t/ha · min alcohol 12.5% · min natural alcohol 12%.
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone1 commune · Siena
Partly within the zone 1
Art. 3.1: la zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del solo comune di Montepulciano (provincia di Siena), limitatamente alla porzione idonea delimitata puntualmente dal disciplinare con una linea di confine descritta per toponimi e coordinate ferroviarie/stradali (dall'incrocio della ferrovia Siena-Chiusi col confine comunale presso il podere 'Confine', lungo il confine comunale fino alla stazione di Montallese, poi lungo la ferrovia fino al punto di partenza), piu' una porzione separata nella frazione di Valiano delimitata autonomamente (dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce, seguendo il confine, la strada Padule, la strada vicinale delle Fornaci e la strada Lauretana). Non e' quindi un elenco di piu' comuni ma un'unica delimitazione infra-comunale (due porzioni non contigue) all'interno del solo comune di Montepulciano; l'art. 9 esclude esplicitamente la zona di fondovalle della Valdichiana.
GrapesSangiovese
- Sangiovese70%localmente detto Prugnolo Gentile; minimo 70%, saldo con vitigni complementari idonei
Art. 2.1: base ampelografica minimo 70% Sangiovese (a Montepulciano denominato 'Prugnolo Gentile'). Possono concorrere fino ad un massimo del 30% vitigni complementari idonei alla coltivazione in Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite (D.M. 7 maggio 2004) ed elencati nell'Allegato 1 del disciplinare (85 vitigni complementari elencati, tra cui Canaiolo Nero, Mammolo, Colorino, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese-affini e altri), purche' i vitigni a bacca bianca non superino il 5%. Sono esclusi i vitigni aromatici, ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga (art. 2.4).