Candia dei Colli Apuani DOC
Shaded: the delimited Candia dei Colli Apuani production zone within Toscana.
- DOC since
- 1981
- Communes
- 3
- Wines
- 9
- Grapes
- 5
The wines 9
Across every typology: max yield 9 t/ha · min natural alcohol 10.5%.
Vin Santo16.5%
- Color
- dal paglierino all'ambrato più o meno intenso
- Aroma
- etereo, intenso, aromatico
- Taste
- dal secco all'amabile, armonico
- Min dry extract
- 25 g/l
Vermentino bianco11.5%
- Color
- giallo paglierino più o meno intenso
- Aroma
- fruttato con note di spezie, o di agrumi e miele
- Taste
- asciutto, talvolta morbido, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo
- Min dry extract
- 16 g/l
Rosso11.5%
- Color
- rosso rubino
- Aroma
- fruttato con note speziate
- Taste
- asciutto, giustamente tannico, equilibrato
- Min dry extract
- 22 g/l
Rosato11.5%
- Color
- rosa di buona intensità
- Aroma
- vinoso, fruttato con note vegetali o floreali
- Taste
- asciutto, fresco ed equilibrato
- Min dry extract
- 17 g/l
Vermentino nero11.5%
- Color
- rosso rubino tendente al granato se invecchiato
- Aroma
- fruttato, con note floreali e vegetali o speziate
- Taste
- asciutto, equilibrato
- Min dry extract
- 22 g/l
Rosato Vermentino nero11.5%
- Color
- rosa di buona intensità
- Aroma
- vinoso, fruttato con note vegetali o floreali
- Taste
- asciutto, fresco ed equilibrato
- Min dry extract
- 17 g/l
Barsaglina o Massaretta11.5%
- Color
- rosso rubino tendente al granato se invecchiato
- Aroma
- fruttato con note speziate e vegetali
- Taste
- asciutto, giustamente tannico
- Min dry extract
- 22 g/l
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone3 communes · Massa-Carrara
Partly within the zone 3
Art. 3.1: la zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione, nelle zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa-Carrara - delimitata da un lunghissimo perimetro descrittivo a base di quote altimetriche e corsi d'acqua (dal km 378 sulla via Aurelia, attraverso il Fiume Frigido, fino al confine con la provincia di Genova/La Spezia). Zona geograficamente distante e non contigua rispetto a 'Colline Lucchesi' e 'Montecarlo' (entrambe in provincia di Lucca, ~40-50 km più a sud-est): le tre denominazioni sono state ricercate insieme in questo chunk perché tutte nel nord-ovest della Toscana / area Apuana-Lucchese, ma non condividono confini né sovrapposizioni geometriche. Nessuno dei 3 comuni risulta oggetto di fusione amministrativa (verificato luglio 2026): Carrara, Massa e Montignoso restano comuni distinti.
GrapesVermentino · Sangiovese · Merlot …
- VermentinoMinimo 70% nelle tipologie bianco (anche frizzante, secco e amabile), Vin Santo e Vendemmia Tardiva; minimo 85% nella tipologia monovarietale 'Candia dei Colli Apuani' Vermentino bianco (Art. 2.1). Il vitigno più rappresentativo e identitario della denominazione (Art. 9.B): a differenza della maggior parte della Toscana, dove i vitigni più diffusi sono Sangiovese e Trebbiano Toscano, la provincia di Massa-Carrara ha una piattaforma ampelografica atipica incentrata sul Vermentino (Art. 9.A2).
- SangioveseDal 60% all'80% nelle tipologie rosso e rosato (Art. 2.1).
- MerlotMassimo 20%, nelle tipologie rosso e rosato, insieme al Sangiovese (Art. 2.1).
- Vermentino NeroMinimo 85% nelle tipologie 'Candia dei Colli Apuani' rosso e rosato Vermentino Nero (Art. 2.1). Vitigno autoctono di origine ignota, coltivato storicamente sulle colline costiere dell'alta Toscana (citato per la prima volta nel Bollettino del Comizio Agrario di Massa del 1874); analisi genetiche dell'Università Cattolica di Piacenza (2004) lo indicano come 'vitigno autonomo', con solo il 25% di alleli in comune con il Vermentino bianco - non una semplice mutazione a bacca nera dello stesso vitigno (Art. 9.A2).
- BarsaglinaMinimo 85% nella tipologia 'Candia dei Colli Apuani' Barsaglina o Massaretta ('Massaretta' è un sinonimo locale, non un vitigno distinto - Art. 1.1/2.1). Vitigno autoctono a germogliamento precoce e fertilità bassa, con maturazione anticipata di circa una settimana rispetto al Sangiovese (Art. 9.A2).
Art. 1.1: denominazione-ombrello con 9 tipologie (bianco anche frizzante, secco e amabile; Vin Santo; bianco Vendemmia Tardiva; Vermentino bianco; rosso; rosato; Vermentino nero; rosato Vermentino nero; Barsaglina o Massaretta) - la piattaforma ampelografica più atipica della Toscana, incentrata sul Vermentino (bianco e nero) e sulla Barsaglina anziché su Sangiovese/Trebbiano Toscano (Art. 9.A2). Art. 2.1: base bianca a 1 vitigno (Vermentino minimo 70%) per bianco/Vin Santo/Vendemmia Tardiva, saldo con altri vitigni a bacca bianca idonei alla Toscana fino al 30%; base rossa a 2 vitigni (Sangiovese 60-80%, Merlot massimo 20%) per rosso/rosato, saldo con altri vitigni a bacca rossa fino al 20%; 3 monovarietali (Vermentino bianco, Vermentino Nero, Barsaglina/Massaretta), ciascuno minimo 85% con saldo di vitigni dello stesso colore fino al 15%. Art. 2.2 + Allegato 1: 86 vitigni idonei alla coltivazione in Toscana ammessi come complementari (stesso elenco delle sorelle 'Colline Lucchesi'/'Montecarlo', con l'eccezione che qui il Vermentino bianco non compare nell'Allegato 1 essendo il vitigno principale della denominazione, non un complementare).
Viticulture
Art. 4.6 (resa massima uva/ettaro, 9 t/ha) e l'Art. 5.2 (titolo alcolometrico naturale minimo, 10,50% vol) sono valori UNIFORMI per l'intera denominazione, non differenziati per tipologia come nella 'Montecarlo' limitrofa - per questo restano flat, non nullati. Il Vin Santo ha invece un requisito aggiuntivo e concettualmente diverso (non un'alternativa a questo campo): dopo l'appassimento le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico NATURALE minimo del 16,00% vol (Art. 5.6) - un valore post-appassimento, non paragonabile al 10,50% vol pre-vendemmia della base varietale; riportato solo in nota per evitare di sovrascrivere il campo flat con un valore misurato in condizioni diverse. La resa uva/vino massima varia invece per tipologia (Art. 4.8: 70% base, tolleranza fino al 75%; Art. 5.8: 35% per il Vin Santo; Art. 5.11: 60% per la Vendemmia Tardiva): questo campo è lasciato null, con il dettaglio in viticulture.yield_by_typology. Per i nuovi impianti, la produzione entra a regime gradualmente: 0% il primo anno vegetativo, 50% della produzione prevista il secondo, 100% dal terzo (Art. 4.7). Nessuna cifra hl/ha dichiarata esplicitamente: max_wine_hl_ha lasciato null.