Chianti DOCG
Shaded: the delimited Chianti production zone within Toscana.
- DOCG since
- 1984
- Wines
- 11
- Grapes
- 1
The wines 11
Art. 1: la denominazione copre le tipologie «Chianti» e «Chianti Superiore» piu' 7 sottozone geografiche («Chianti Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti Colli Senesi», «Chianti Colline Pisane», «Chianti Montalbano», «Chianti Montespertoli», «Chianti Rufina»). Ognuna delle 7 sottozone (e il Chianti base) puo' inoltre portare la menzione «riserva» (art. 5.6/6.1.2), generando di fatto 16 combinazioni etichettabili (8 basi + 8 riserve, includendo Superiore che pero' non ha una propria variante riserva distinta nel testo) - non esplose in altrettante voci separate in questo campo, seguendo la stessa convenzione usata per Langhe.
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zoneFirenze
Art. 3.1-3.3: zona storica risalente al D.M. 31.07.1932 (prima delimitazione ministeriale dell'area) e al D.P.R. 09.08.1967 (DOC), poi integrata dalla sottozona «Montespertoli» (decreto ministeriale 8 settembre 1997). Delimitazione data per toponimi/torrenti/strade/quote altimetriche attraversando le province di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa, Pistoia e Siena - non un semplice elenco di comuni (communes_full/communes_partial/communes_total lasciati null di proposito, si veda CHIANTI.SOURCE.md per il perche' non e' stata trascritta la delimitazione integrale). Art. 3.2: ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs 8 aprile 2010 n. 61, la 'zona di origine piu' antica' (il nucleo storico del Chianti Classico) e' disciplinata esclusivamente dal proprio disciplinare autonomo e non puo' essere iscritta a schedario per la denominazione «Chianti» - regola speculare all'art. 4.5 del disciplinare Chianti Classico. Le 7 sottozone hanno ciascuna una propria delimitazione puntuale interna all'art. 3 (non un elenco di comuni). Il campo 'province' e' impostato su 'Firenze' perche' tre delle 7 sottozone (Colli Fiorentini, Montespertoli, Rufina) e parte del Montalbano ricadono in questa provincia, ma il disciplinare non fornisce (a differenza di Chianti Classico) una ripartizione ufficiale per ettari-per-provincia dell'intera zona Chianti: scelta editoriale, non un dato certificato - segnalato come incertezza.
GrapesSangiovese
- Sangiovese70%minimo (70-100%, art. 2.1); minimo 75% nella sottozona Colli Senesi (art. 2.2) - vedi grapes_note
Art. 2.1: Sangiovese dal 70 al 100%; vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 10% (singolarmente o congiuntamente); Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon fino ad un massimo del 15% (singolarmente o congiuntamente); possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione in Toscana. Art. 2.2: per la sottozona «Colli Senesi», Sangiovese dal 75 al 100%, altri vitigni idonei fino al 25% del totale (fermo restando il tetto del 10% per Cabernet Franc/Cabernet Sauvignon e per i vitigni a bacca bianca); una clausola transitoria (ormai esaurita) ammetteva fino alla vendemmia 2015 anche Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti fino al 10% nella stessa sottozona. Art. 2.3, Allegato 1: 85 vitigni complementari idonei alla coltivazione in Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite (D.M. 7 maggio 2004) - lista sostanzialmente identica a quella di Chianti Classico/Brunello/Carmignano/Morellino, con l'aggiunta di alcune varietà a bacca bianca (Albana, Albarola, Ansonica, Biancone, Chardonnay, Durella, Fiano, Grechetto, Greco, Incrocio Bruni 54, Livornese Bianca, Malvasia Bianca di Candia, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Istriana, Manzoni Bianco, Marsanne, Moscato Bianco, Muller Thurgau, Orpicchio, Petit Manseng, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico, Riesling Renano, Roussane, Semillon, Traminer Aromatico, Trebbiano Toscano, Verdea, Verdello, Verdicchio Bianco, Vermentino, Vernaccia di San Gimignano, Viogner) oltre alle varietà a bacca rossa condivise con le altre DOCG toscane. MODIFICA PENDENTE NON CONSOLIDATA: la Regione Toscana ha approvato il 10 maggio 2022 (delibera regionale, su richiesta del Consorzio Vino Chianti) una riduzione del minimo Sangiovese dal 70% al 60%, l'adeguamento della sottozona Colli Senesi alla nuova regola, e l'istituzione di una nuova sottozona «Terre di Vinci» (comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Capraia e Limite); la richiesta di introdurre la menzione «Gran Selezione» non e' stata invece accolta dalla Regione. Alla data della fonte primaria usata per questo file (disciplinare del Consorzio, aprile 2025) questa modifica NON risulta ancora consolidata: il testo ufficiale riporta ancora Sangiovese 70-100% e nessuna sottozona Terre di Vinci - vedi CHIANTI.SOURCE.md per i dettagli e i link.
Viticulture
La produzione massima di uva (t/ha), il titolo alcolometrico volumico minimo naturale e la produzione massima di vino (hl/ha) variano per tipologia/sottozona (art. 4.6 e art. 5.5): nessuna cifra unica 'Chianti'. I quattro campi numerici sopra (max_yield_t_ha, min_natural_alcohol_pct, max_wine_hl_ha) sono percio' lasciati null; la resa uva/vino e' invece costante al 70% per tutte le tipologie/sottozone ed e' quindi asserita direttamente. Tabella completa per tipologia in viticulture.yield_by_typology. Regola comune: nelle annate favorevoli i quantitativi ottenuti devono rientrare nei limiti sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi in questione (art. 4.6); oltre la resa uva/vino del 70% ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOCG, oltre il 75% decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto (art. 5.5). La Regione Toscana, su proposta del Consorzio di tutela, puo' fissare annualmente un limite di produzione inferiore (art. 4.6).