Val di Magra IGT
Shaded: the delimited Val di Magra production zone within Toscana.
- Communes
- 15
- Wines
- 3
- Grapes
- 9
The wines 3
Across every typology: min alcohol 10.5% · max yield 12 t/ha · min natural alcohol 10%.
Bianco
- Color
- giallo paglierino più o meno intenso
- Aroma
- profumo delicato, intenso, caratteristico
- Taste
- asciutto, fruttato, pieno, armonico, caratteristico
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 16 g/l
Rosso
- Color
- rosso rubino
- Aroma
- fruttato con note speziate
- Taste
- asciutto, giustamente tannico equilibrato
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 22 g/l
Rosato
- Color
- rosa di buona intensità
- Aroma
- vinoso, fruttato con note vegetali o floreali
- Taste
- asciutto, fresco ed equilibrato
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 17 g/l
Art. 1.1: 3 tipologie di base. La stessa disposizione aggiunge la facoltà di usare il riferimento al nome di uno o due dei 9 vitigni elencati (Vermentino, Albarola, Durella, Trebbiano [Toscano], Verdello, Pollera [Nera], Ciliegiolo, Groppello, Merlot) come specificazione delle 3 tipologie di base (Art. 2.2-2.3), generando decine di varianti nominali non elencate singolarmente dal disciplinare come tipologie a sé stanti - trattate quindi come specificazioni del bianco/rosso/rosato, stesso trattamento già applicato a 'Colli della Toscana Centrale' nello stesso chunk.
Production zone15 communes · Massa Carrara
Partly within the zone 15
Art. 3.1: 'parte del territorio amministrativo dei comuni di' [i 15 elencati], seguito da un lunghissimo confine puntuale (percorso lungo strade, ferrovie, corsi d'acqua e limiti comunali) - stesso stile delimitativo di 'Chianti Classico' e 'Colli della Toscana Centrale'; tutti e 15 i comuni sono esplicitamente dichiarati 'in parte', quindi trattati come communes_partial (nessuno è dichiarato per l'intero territorio). CORREZIONE DI DUE REFUSI OCR: il PDF ufficiale MASAF riporta 'Tresara' e 'Mullazzo' nell'elenco comuni dell'Art. 3.1, ma lo stesso disciplinare usa ripetutamente la grafia corretta 'Tresana' e 'Mulazzo' più avanti nello stesso Art. 3.1 (es. 'giungendo al paese di Tresana', 'tratto del limite comunale Tresana-Mulazzo', 'ci si riporta ad ovest sul limite comunale Zeri-Pontremoli') - 'Tresara' e 'Mullazzo' non sono comuni italiani esistenti, mentre 'Tresana' e 'Mulazzo' sono entrambi comuni ISTAT reali e confinanti in provincia di Massa-Carrara: corretti qui come refusi di trascrizione del PDF, non come varianti legali del disciplinare. Il confine descrittivo cita anche 'Comano' (limite comunale Bagnone-Comano, poi Comano-Fivizzano) solo come riferimento di tracciato, non incluso nell'elenco ufficiale dei 15 comuni - stesso trattamento riservato a riferimenti di confine analoghi in 'Colli della Toscana Centrale'. Il confine include esplicitamente 'parte dell'area di produzione dei Colli di Luni D.O.C. ricadenti nel territorio regionale' (cioè la porzione toscana della DOC limitrofa, anch'essa costruita in questo stesso chunk). Nessuno dei 15 comuni risulta oggetto di fusione amministrativa post-2014 (verificato luglio 2026 via Wikipedia 'Fusione di comuni italiani' e ricerca mirata): le fusioni toscane 2015-2023 hanno interessato aree diverse (Garfagnana, Appennino pistoiese, Valdarno aretino, Isola d'Elba), non la Lunigiana di Massa-Carrara. Art. 5.3 (norme per la vinificazione): in deroga, le operazioni di vinificazione sono consentite anche 'nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana', non solo nella zona di produzione delle uve delimitata dall'Art. 3 - stessa deroga già vista in 'Colli della Toscana Centrale' e 'Toscano o Toscana'.
GrapesVermentino · Albarola · Durella …
- VermentinoUno dei vitigni la cui presenza (da solo o congiuntamente ad almeno un altro dei vitigni ammessi) è obbligatoria nella base ampelografica del Val di Magra bianco, insieme ad Albarola/Durella/Trebbiano Toscano/Verdello (Art. 2.1) - nessuna percentuale minima richiesta per questa semplice presenza. Minimo 85% se il nome del vitigno viene specificato in etichetta (Art. 2.2), con saldo fino al 15% di altri vitigni idonei alla coltivazione in Toscana.
- AlbarolaUno dei vitigni la cui presenza è obbligatoria nella base ampelografica del Val di Magra bianco (Art. 2.1). Minimo 85% se specificato in etichetta (Art. 2.2).
- DurellaUno dei vitigni la cui presenza è obbligatoria nella base ampelografica del Val di Magra bianco (Art. 2.1). Minimo 85% se specificato in etichetta (Art. 2.2). Art. 8.A la descrive come storicamente 'da sempre largamente diffusa in tutta la Lunigiana' insieme alla Pollera Nera.
- Trebbiano ToscanoUno dei vitigni la cui presenza è obbligatoria nella base ampelografica del Val di Magra bianco (Art. 2.1). Il disciplinare la nomina come 'Trebbiano (da Trebbiano toscano)' in Art. 1.1: nome canonico riportato qui secondo il Registro nazionale delle varietà di vite (voce 80 dell'Allegato 1), non con la forma abbreviata. Minimo 85% se specificato in etichetta (Art. 2.2).
- VerdelloUno dei vitigni la cui presenza è obbligatoria nella base ampelografica del Val di Magra bianco (Art. 2.1). Minimo 85% se specificato in etichetta (Art. 2.2).
- Pollera NeraUno dei vitigni la cui presenza è obbligatoria nella base ampelografica del Val di Magra rosso e rosato (Art. 2.1). Il disciplinare la nomina semplicemente 'Pollera' in Art. 1.1/2.1: nome canonico riportato qui secondo il Registro nazionale delle varietà di vite (voce 62 dell'Allegato 1: 'Pollera Nera N.'), non con la forma abbreviata - stesso trattamento già riservato a 'Malvasia Bianca Lunga' in altre IGT toscane di questo rollout. Minimo 85% se specificato in etichetta (Art. 2.2).
- CiliegioloUno dei vitigni la cui presenza è obbligatoria nella base ampelografica del Val di Magra rosso e rosato (Art. 2.1). Minimo 85% se specificato in etichetta (Art. 2.2).
- GroppelloUno dei vitigni la cui presenza è obbligatoria nella base ampelografica del Val di Magra rosso (non compreso tra i vitigni ammessi per il rosato) (Art. 2.1). AMBIGUITÀ NON RISOLTA: il testo del disciplinare nomina genericamente 'Groppello' senza ulteriore qualificazione, ma l'Allegato 1 dei vitigni complementari registra DUE varietà distinte con questo nome (voce 35 'Groppello di Santo Stefano N.' e voce 36 'Groppello Gentile N.'), ed entrambe compaiono nella prosa storica dell'Art. 8.A come varietà tipiche della Lunigiana ('Groppello di S.Stefano', 'Groppello gentile' tra gli undici vitigni un tempo ammessi solo in provincia di Massa Carrara). Non essendo possibile determinare dalla sola lettura del testo quale delle due varietà registrate sia intesa, il nome è riportato qui nella forma letterale del disciplinare ('Groppello'), non disambiguato per non inventare un'attribuzione non dichiarata dalla fonte - stesso trattamento riservato al caso analogo del Neretto piemontese in questo rollout (ambiguità documentata, non risolta per congettura). Minimo 85% se specificato in etichetta (Art. 2.2).
- MerlotUno dei vitigni la cui presenza è obbligatoria nella base ampelografica del Val di Magra rosso (non compreso tra i vitigni ammessi per il rosato) (Art. 2.1). Minimo 85% se specificato in etichetta (Art. 2.2). Art. 8.A lo cita come uno dei vitigni verso cui si è orientato l'interesse recente della zona, insieme allo Chardonnay, a fronte del progressivo abbandono di Sangiovese e Trebbiano Toscano (troppo esigenti termicamente per il clima piuttosto fresco e piovoso della Lunigiana).
Art. 2.1: come 'Colli della Toscana Centrale' (stesso chunk), il vino generico bianco/rosso/rosato deve contenere, da solo o congiuntamente, ALMENO UNO dei vitigni nominati per il proprio colore (bianco: Vermentino/Albarola/Durella/Trebbiano Toscano/Verdello; rosso: Pollera/Ciliegiolo/Groppello/Merlot; rosato: Ciliegiolo/Pollera soltanto, sottoinsieme più ristretto del rosso) - ma SENZA alcuna percentuale minima richiesta per questa semplice presenza: il resto della cuvée può essere completato con qualunque altro vitigno idoneo alla coltivazione in Toscana (Allegato 1: 87 vitigni complementari, identico vitigno per vitigno a quello di 'Toscano o Toscana'/'Costa Toscana'/'Colli della Toscana Centrale' e delle DOC toscane di questo stesso chunk, iscritti al Registro nazionale delle varietà di vite, D.M. 7 maggio 2004). Il vincolo si irrigidisce solo per le tipologie con specificazione di uno o due vitigni in etichetta (Art. 2.2: minimo 85% del vitigno nominato, saldo fino al 15%; Art. 2.3: con due vitigni, il vino deve derivare esclusivamente da essi, il minoritario superiore al 15% del totale). A differenza delle altre due IGT toscane di questo rollout (dove i vitigni idonei alla base generica sono definiti 'idonei alla coltivazione nella regione Toscana e Liguria' oppure semplicemente 'idonei alla Toscana' senza ulteriore vincolo), qui il Patrimonio ampelografico della Lunigiana si distingue esplicitamente dal resto della Toscana (Art. 8.A): 'né il Trebbiano toscano né il Sangiovese risultano i vitigni più diffusi come invece avviene nelle altre province toscane', con maggiore diffusione storica di Vermentino, Albarola, Durella e Pollera - riflesso diretto nella scelta dei 9 vitigni nominati in Art. 1.1/2.1, nessuno dei quali è il Sangiovese onnipresente nel resto del disciplinare toscano.
ViticultureCapovolto o guyot
A differenza delle altre due IGT toscane di questo rollout (dove resa, alcol minimo e resa uva/vino variano per gruppo di tipologia), in 'Val di Magra' tutti e tre questi valori sono ESPLICITAMENTE UNIFORMI su tutta la denominazione: Art. 4.2 fissa un'unica resa massima di 12,00 t/ha 'per i vini... bianco, rosso e rosato anche con l'indicazione del vitigno o di due vitigni'; Art. 4.3 un unico titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol per le uve destinate a 'Val di Magra' 'seguita o meno dalla indicazione di uno o due vitigni'; Art. 5.2 un'unica resa uva/vino massima dell'80% 'per tutte le tipologie'. Per questo motivo, a differenza delle sorelle 'Toscano o Toscana' e 'Colli della Toscana Centrale' (dove questi campi restano null con un yield_by_typology), qui sono promossi a valori flat: non varia per tipologia, quindi non richiede la struttura *_by_typology (pitfall #3: nullare solo se il valore varia). Nessuna cifra hl/ettaro è fornita esplicitamente dal disciplinare: max_wine_hl_ha lasciato null, non calcolato per moltiplicazione. In annate particolarmente sfavorevoli, il titolo alcolometrico naturale minimo può essere ridotto dello 0,50% vol (Art. 4.3).