Colli Trevigiani IGT
Shaded: the delimited Colli Trevigiani production zone within Veneto.
- Communes
- 40
- Wines
- 7
- Grapes
- 38
The wines 7
Across every typology: max yield 25 t/ha.
Rosso Novello11%
- Min dry extract
- 17 g/l
Art. 2: 'bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante' — 7 tipologie di base, nessuna tipologia passito. Combinatoria aperta di specificazione varietale su ciascuna tipologia (esclusa la specificazione del Pinot grigio dal 2017), stessa struttura delle IGT gemelle di questa famiglia.
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone40 communes · Treviso (40 comuni, area collinare)
Partly within the zone 40
Art. 3: 'La zona di produzione... ricadente in provincia di Treviso, comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di: [40 nomi]' — formula esplicita 'in tutto o in parte' senza suddivisione per singolo comune → intero elenco riportato in 'communes_partial' per pitfall #5 (caratterizzazione conservativa, sempre vera). L'Art. 3 prosegue con una delimitazione cartografica dettagliata metro per metro (strade provinciali, corsi d'acqua, quote altimetriche, curve di livello) che ritaglia solo la fascia collinare/pedemontana entro i 40 comuni elencati — non l'intero territorio amministrativo di ciascuno, coerente con la formula 'in tutto o in parte'. GEOMETRIA UFFICIALE VERIFICATA: riga propria nello shapefile ZONE IGT della Regione Veneto ('COLLI TREVIGIANI', codice C086, zona X, atto D.M. 21/07/2009). Area del poligono ufficiale: 575,4 km2 (calcolo geodesico), bbox lon 11.819-12.427 / lat 45.775-46.040 — geometria MultiPolygon a 2 parti (dopo filtro sliver 50.000 m²), coerente con la natura frammentata della fascia collinare descritta dalla delimitazione cartografica dell'Art. 3 (rilievi separati dal fiume Piave e da valli). 99,98% dell'area ricade dentro il confine regionale del Veneto (verifica shapely), coerente con una denominazione interamente trevigiana (non interregionale).
GrapesBianchetta Trevigiana · Incrocio Manzoni 2.14 · Incrocio Manzoni 2.15 …
- Bianchetta TrevigianaVarietà autoctona trevigiana nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- Incrocio Manzoni 2.14Disciplinare: 'Incrocio Manzoni 2.14' — incrocio a bacca bianca creato dal prof. Luigi Manzoni (Conegliano), distinto da Incrocio Manzoni 2.15 e 2-3; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Incrocio Manzoni 2.15Sinonimo di registro MASAF 'Manzoni Rosso' (Glera x Cabernet franc); qui elencato separatamente da 'Malbech' con virgola (a differenza di Alto Livenza/Marca Trevigiana, stesso rollout, dove le due voci appaiono adiacenti senza virgola nel testo).
- Incrocio Manzoni 2-3Terzo incrocio Manzoni nominato, distinto da 2.14 e 2.15; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Malvasia IstrianaDisciplinare: 'Malvasia (da Malvasia istriana)' — canonicizzata al nome di registro MASAF.
- Muller ThurgauVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- Pinot BiancoSoglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Pinot GrigioSoglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4); dal 2017 ESCLUSO dalla specificazione varietale in etichetta (Art. 7, Decreto Prot. 55771 del 19.07.2017) — stessa dinamica delle IGT gemelle di questo chunk, motivata dalla tutela della DOP 'Delle Venezie'. Resa dedicata 19 t/ha quando esclusivo per vini bianchi generici (Art. 4, clausola 2017).
- GleraVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- Riesling RenanoSoglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Riesling ItalicoVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- SauvignonSoglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Traminer AromaticoDisciplinare: 'Traminer' — canonicizzato al nome di registro MASAF 'Traminer Aromatico'; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- VerdisoVarietà autoctona trevigiana nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- Verduzzo FriulanoDisciplinare: 'Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano)' — le due varietà, distinte nel Registro nazionale, riportate come due voci separate (pitfall #1).
- Verduzzo TrevigianoVedi nota su Verduzzo Friulano.
- Cabernet FrancUno dei tre vitigni ammessi (con Cabernet Sauvignon e Carmenère) per il blend 'Cabernet' (Art. 2); soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Cabernet SauvignonUno dei tre vitigni ammessi per il blend 'Cabernet' (Art. 2).
- Manzoni BiancoDisciplinare: 'Manzoni bianco' — distinto qui dagli 'Incrocio Manzoni 2.14/2.15/2-3' nominati separatamente più sopra; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- MalbechVarietà a bacca nera distinta da Incrocio Manzoni 2.15 (scheda di registro MASAF 127), qui inclusa nell'elenco senza ambiguità di punteggiatura (a differenza di Alto Livenza/Marca Trevigiana).
- MarzeminoVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- MerlotVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- Pinot NeroDisciplinare: 'Pinot nero (anche vinificato in bianco)'; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Raboso PiaveDisciplinare: 'Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese)' — riportato come due voci separate.
- Raboso VeroneseVedi nota su Raboso Piave.
- Refosco dal Peduncolo RossoVarietà nominata per la specificazione varietale (85% minimo, Art. 2).
- WildbacherVarietà a bacca rossa di origine austriaca, coltivata storicamente nell'area collinare trevigiana — presente anche nell'Allegato 1 (elenco idonei provincia di Treviso).
- Tocai FriulanoDisciplinare: 'Tai (da Tocai friulano)' — 'Tai' sinonimo ufficiale di registro MASAF (scheda 235) per l'etichettatura in Veneto.
- BoscheraVarietà autoctona a bacca bianca (nota per Recioto di Gambellara, stesso rollout); soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- CarmenèreTerzo vitigno ammesso per il blend 'Cabernet' (Art. 2); soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- SyrahSoglia di resa ridotta a 15 t/ha (Art. 4).
- Marzemina BiancaVarietà autoctona a bacca bianca, distinta dal Marzemino; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- ReboIncrocio Merlot x Teroldego (Rebo Rigotti); soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Petit VerdotSoglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- Glera LungaVarietà distinta da Glera, ammessa come voce separata.
- Manzoni RosaDisciplinare: 'Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1.50)'; soglia di resa 12 t/ha, la più bassa (Art. 4).
- Manzoni MoscatoDisciplinare: 'Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13.0.25)'; soglia di resa ridotta a 19 t/ha (Art. 4).
- ChardonnayNon nominato nell'elenco varietale operativo dell'Art. 2 (a differenza delle IGT gemelle 'Alto Livenza'/'Marca Trevigiana', stesso rollout, che lo includono) — compare però esplicitamente nell'elenco delle rese ridotte dell'Art. 4 (19 t/ha), quindi incluso qui come varietà operativamente nominata nel disciplinare pur non essendo eleggibile all'85% in etichetta; presente nell'Allegato 1 (elenco idonei provincia di Treviso) come base per i vini generici/blend.
Art. 2 (testo consolidato con la modifica del 2017): i vini 'Colli Trevigiani' bianco/rosso/rosato generici devono provenire da vigneti composti, in ambito aziendale, da 'uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso' (Allegato 1, elenco aperto, non riversato per intero in 'grapes[]', pitfall #2). L'Art. 2 elenca però esplicitamente e nominalmente 36 varietà eleggibili alla specificazione varietale in etichetta al minimo 85% — un elenco leggermente diverso da quello (identico fra loro) di Alto Livenza/Marca Trevigiana/Conselvano/Veneto Orientale (stesso rollout): qui i tre incroci Manzoni 2.14/2.15/2-3 sono nominati separatamente e con punteggiatura non ambigua, e compaiono in più Bianchetta trevigiana, Wildbacher e Boschera (assenti dagli altri elenchi), mentre manca Franconia. Il saldo fino al 15% può provenire da qualunque altra varietà idonea alla provincia di Treviso (Allegato 1). Ammessa la designazione bi-varietale (Art. 2, con le condizioni aggiunte dalla modifica 2017). Nella preparazione del vino 'Cabernet' concorrono disgiuntamente o congiuntamente Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère (Art. 2).
Viticulture
Art. 5: nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Zona di vinificazione estesa, oltre ai 40 comuni dell'Art. 3, anche ai comuni confinanti con essi (Art. 5, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. b Reg. CE 607/2009).