Valli Ossolane DOC
Shaded: the delimited Valli Ossolane production zone within Piemonte.
- DOC since
- 2009
- Communes
- 17
- Wines
- 4
- Grapes
- 4
The wines 4
Rosso11%—
- Color
- rosso rubino, intenso, tendente al rosso granato
- Aroma
- vinoso intenso
- Taste
- asciutto, armonico
- Min dry extract
- 20 g/l
Nebbiolo11%—
- Color
- rosso più o meno intenso
- Aroma
- fruttato, fragrante, delicato
- Taste
- secco, armonico
- Min dry extract
- 20 g/l
Nebbiolo Superiore11.5%13 mo · 6 in wood
- Color
- rosso rubino intenso
- Aroma
- fruttato, fragrante, delicato
- Taste
- secco, armonico
- Min dry extract
- 22 g/l
Bianco11%—
- Color
- paglierino più o meno intenso
- Aroma
- fruttato, fragrante, delicato
- Taste
- secco, armonico
- Min dry extract
- 19 g/l
At consumption
Recorded for the denomination as a whole; the disciplinare does not attribute these to a single typology.
Production zone17 communes · Verbano-Cusio-Ossola
Entirely within the zone 17
Art. 3: intero territorio amministrativo di 17 comuni della provincia del Verbano-Cusio-Ossola (nessun comune 'in parte', a differenza di Alba/Barolo) - la denominazione piu' settentrionale del Piemonte, ai confini con la Svizzera. Il comune riportato nel disciplinare come 'Premosello' corrisponde al nome ufficiale ISTAT 'Premosello-Chiovenda'; trascritto qui letteralmente come appare nel testo ufficiale, senza espanderlo, per lo stesso principio gia' applicato altrove in questo dataset (es. barolo.json 'Gallaretto Garretti').
GrapesChardonnay · Nebbiolo · Croatina …
- Chardonnay
- NebbioloEcotipo locale detto "Prunent" (Art. 9: 'vitigno autoctono e' un ecotipo di Nebbiolo, detto localmente Prunent'); l'indicazione 'Prunent' e' ammessa in etichetta per la tipologia 'Valli Ossolane' Nebbiolo. Soglia dell'85% valida per le tipologie monovarietali 'Valli Ossolane' Nebbiolo e Nebbiolo Superiore (Art. 2.3); nella tipologia 'Valli Ossolane' Rosso concorre invece, da solo o congiuntamente a Croatina e/o Merlot, al minimo collettivo del 60% (Art. 2.2), senza soglia individuale propria in quel contesto.
- CroatinaConcorre, da sola o congiuntamente a Nebbiolo e/o Merlot, al minimo collettivo del 60% richiesto per la tipologia 'Valli Ossolane' Rosso (Art. 2.2); nessuna tipologia monovarietale propria e nessuna soglia individuale fissata dal disciplinare.
- MerlotConcorre, da solo o congiuntamente a Nebbiolo e/o Croatina, al minimo collettivo del 60% richiesto per la tipologia 'Valli Ossolane' Rosso (Art. 2.2); nessuna tipologia monovarietale propria e nessuna soglia individuale fissata dal disciplinare.
Art. 2 fissa una base ampelografica diversa per gruppo di tipologie: (1) 'Valli Ossolane' Bianco: Chardonnay minimo 60% + altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla Regione Piemonte, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite (DM 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del disciplinare), fino ad un massimo del 40% (residuo generico, non riportato come voce di grapes[]); (2) 'Valli Ossolane' Rosso: Nebbiolo, Croatina e Merlot, da soli o congiuntamente, minimo 60% complessivo + altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei, fino ad un massimo del 40%; (3) 'Valli Ossolane' Nebbiolo e Nebbiolo Superiore: Nebbiolo minimo 85% + altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei, fino ad un massimo del 15%. Il vitigno autoctono ossolano per eccellenza e' un ecotipo di Nebbiolo detto localmente 'Prunent' (Art. 9), gia' documentato con questo nome dal XIV secolo.
Viticulture160–1000 m
Art. 4.3 (resa uva/ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale) e Art. 5.2 (produzione massima di vino) fissano valori DIVERSI per ciascuna delle 4 tipologie: non esiste un'unica cifra 'Valli Ossolane'. I campi scalari sopra (tranne la resa uva/vino, uniforme al 70% per tutte) sono lasciati null per questo motivo; il dettaglio completo e' in viticulture.yield_by_typology. Nelle annate favorevoli i quantitativi vanno ricondotti ai limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi (Art. 4.3); oltre la resa uva/vino ma entro il 75% l'eccedenza perde il diritto alla denominazione, oltre quel limite decade il diritto alla denominazione per tutta la partita (Art. 5.2). E' ammesso il taglio migliorativo con vini della stessa denominazione e dello stesso colore per non oltre il 15% (Art. 5.6); ammessa la colmatura fino al 10% del volume durante l'invecchiamento obbligatorio (Art. 5.5).