Serrapetrona DOC
Shaded: the delimited Serrapetrona production zone within Marche.
- DOC since
- 2004
- Communes
- 3
- Wines
- 1
- Grapes
- 1
The wines 1
Serrapetrona10 t/ha12%10 mo
- Color
- rosso rubino, più o meno intenso
- Aroma
- caratteristico, delicato
- Taste
- armonico, gradevolmente asciutto
- Min total acidity
- 4.5 g/l
- Min dry extract
- 20 g/l
- Min natural alcohol
- 10%
- Max wine yield
- 70 hl/ha
Production zone3 communes · Macerata
Entirely within the zone 1
Partly within the zone 2
Art. 3: 'in tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche' (provincia di Macerata), con lo stesso percorso puntuale della DOCG spumante. Verifica geometrica: la zona ufficiale (Regione Marche, ArcGIS layer 1/DOC, CODICE_AREA R11007) coincide esattamente (5.740,2 ha, differenza simmetrica 0) con quella della DOCG Vernaccia di Serrapetrona già in dataset — DOC e DOCG condividono la zona identica. Ripartizione comuni: Serrapetrona intero (98.2% geodesico = intero, scarto di digitalizzazione), Belforte del Chienti 40.8% e San Severino Marche 7.1% parziali. La vinificazione è ammessa, su autorizzazione ministeriale, anche in cantine fino a 5 km dal confine (Art. 5), concessione per la sola trasformazione.
GrapesVernaccia Nera
- Vernaccia NeraArt. 2: minimo 85% in ambito aziendale. Stesso vitigno autoctono della DOCG spumante Vernaccia di Serrapetrona, qui vinificato 'in rosso' per un vino fermo e secco.
Art. 2: Vernaccia Nera minimo 85%; possono concorrere fino al 15% tutti gli altri vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata. I complementari non sono nominati, quindi nessun secondo vitigno è elencato come entità (pitfall #2). È la versione ferma e secca (vinificazione classica in rosso) della più nota DOCG spumante 'Vernaccia di Serrapetrona' — stessa zona, stessa base ampelografica, riconosciuta come DOC nel 2004 in concomitanza col passaggio a DOCG dello spumante.
Viticulture
È vietata la forzatura; consentita l'irrigazione di soccorso. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve 10,00% vol (Art. 4). È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.